Area professionale



IL RUOLO DEI GEOLOGI NELLE COMMISSIONI EDILIZIE




Il ruolo del geologo nelle Commissioni Edilizie sarà in primis quello di vigilare che i progetti siano corredati delle relazioni secondo lo schema suindicato, all'atto dell'esame della Commissione Edilizia: infatti le indagini e relazioni fanno parte integrante degli atti progettuali (voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 61 del 24.2.1983) e come tali devono essere valutate contestualmente all'esame del progetto. Si ricorda anche che le Concessioni Edilizie rilasciate in mancanza della documentazione richiesta dal D.M. 11/03/88 sono illegittime e pertanto possono essere impugnate davanti al T.A.R. da terzi interessati.
Per quanto concerne i contenuti delle relazioni ed indagini, il Geologo C.E. deve entrare nel merito, non per controllarne la precisione dei calcoli o addirittura per "rifare" la relazione, ma, oltre che per verificarne la completezza degli allegati (carta geologica, sezione etc.) ed il rispetto dei criteri metodologici, essenzialmente per valutarne l'adeguatezza in relazione alla complessità del progetto e della situazione geologica locale ed eventualmente richiedere le necessarie integrazioni in ordine ad aspetti geologi e geotecnici non sufficientemente esplicitati o trattati.
La relazione geologica e/o quella geotecnica deve essere chiara ed esauriente non solo per il membro geologo della C.E., ma anche per gli altri membri: essa dovrà permettere una comprensione immediata del contesto geologico in cui si colloca l'intervento in progetto e delle interazioni reciproche. Se è il caso il geologo e la C.E. tutta possono disporre sopralluoghi, accessi, ispezioni e richiedere integrazioni e supplementi di indagine.
Il geologo C.E. deve respingere, chiedendo le opportune integrazioni, le cosiddette relazioni "preliminari" o "di fattibilità", cioè non supportate da indagini specifiche, qualora esse siano fornite a corredo di interventi diretti che le richiedano (fabbricati civili ed industriali, scavi sotto falda, ampliamenti etc. secondo quanto indicato nello schema di Tab. I).
Il geologo C.E. può invece accettare relazioni preliminari fornite a supporto della richiesta di pareri preventivi o di presentazione di progetti preliminari di complessi civili ed industriali, depuratori etc. (in questo caso corredate da indagini in sito e/o in laboratorio seppur di carattere minimale) facendo in ogni caso mettere a verbale che all'atto della presentazione del progetto definitivo (che necessariamente dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione Edilizia), questo dovrà essere corredato da indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 11/03/88.
Nel caso di relazioni redatte ai sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88 il geologo C.E. dovrà valutare se le indagini cui il Professionista (collega Geologo o Progettista) deve far obbligatoriamente riferimento siano sufficientemente vicine (concetto di "adiacenza") o comunque estrapolabili alla situazione geologica in cui l'intervento in progetto si colloca.
Il geologo C.E. dovrà richiedere integrazioni e supplementi di indagine anche nel caso di Variante ad un progetto già corredato di indagini specifiche, qualora la variante sia sostanziale.
Nel caso di esame di condoni edilizi ex L. n. 47/85 (nella quale la relazione geologica è richiesta "nei casi necessari") o di sanatorie, il geologo C.E. si comporterà secondo il seguente schema di massima:

A) Edifici e manufatti in genere su pendio

1. Servizi essenziali per la collettività (centraline elettriche, telefoniche, ripetitori, opere di presa di acquedotti etc.).
2. Edifici totalmente abusivi il cui utilizzo implica un rischio per le persone.
3. Edifici totalmente abusivi non comportanti rischi diretti per le persone ma di consistenza tale da aver alterato le condizioni locali di stabilità e/o di creare rischio per gli edifici e/o le infrastrutture limitrofe.
4. Edifici parzialmente abusivi, ma di consistenza tale da ritenere che si configurino le condizioni di cui ai punti 2 e 3.

Nei casi suddetti il geologo C.E. richiederà relazione geologica tesa a valutare la stabilità complessiva dell'insieme manufatto-terreno.

B) Edifici in pianura

1. Edifici totalmente o parzialmente abusivi su terreni consistenti, "stabili". In questo caso sarà sufficiente una relazione ai sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88 a firma del Progettista o di collega geologo.
2. Edifici su terreni poco consistenti e cedevoli, totalmente o parzialmente abusivi, dissestati, suscettibili di dissesti o di indurre dissesti su fabbricati o manufatti limitrofi. In questo caso sarà necessaria una relazione geologica e geotecnica volta alla ricostruzione della situazione stratigrafico-geotecnica ed alla valutazione della possibile evoluzione della fenomenologia in atto, oltre che dell'influenza della costruzione sull'intorno geotecnicamente significativo.

Infine, nel caso siano prodotte relazioni geologiche, benchè conformi alle presenti linee guida ma a firma di altre figure professionali, il geologo C.E. farà mettere a verbale la sua astensione dal voto, comunicando poi all'Ordine il nominativo del Professionista firmatario per le azioni del caso.

Ordine dei Geologi della Toscana

Introduzione | Relazione geologica | Relazione geotecnica | D.M. 11.03.88 | Indagini geognostiche | Area geologi | Homepage
Copyright © 2000 - www.geologia.com